Art. 104
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[1]La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.
[2]La consegna dovra' risultare da dichiarazione del messo comunale.
[3]L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
[4]Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente.
[5]Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia' inscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva