Art. 107
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[1]Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal comune.
[2]Il prefetto, udito il consiglio di prefettura, pronuncia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva