Art. 108
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[1]Il Consiglio comunale nella sessione di primavera:
[2]rivede e stabilisce le liste elettorali;
[3]esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva