Art. 109
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[1]Nella sessione d'autunno:
[2]elegge i membri della Giunta municipale;
[3]delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;
[4]nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva