Art. 11
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[1]Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:
- a)I deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;
- b)I consiglieri provinciali della provincia;
- c)I sindaci dei comuni della provincia;
- d)Gli impiegati civili o militari dello Stato in attivita' di servizio;
- e)Gli impiegati e agenti contabili della provincia e del, comuni e delle Opere pie;
- f)Coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938.
[2]Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate nelle lettere a, b, e, d, e del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 8 luglio 1889 · versione 0 su Normattiva