Art. 111
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[1]Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:
[2]1° Agli uffizi, agli stipendi, alle indennita' ed ai salari;
[3]2° Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, e degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore.
[4]La nomina del segretario non puo' aver luogo fuorche' colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale;
[5]3° Agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni;
[6]4° Alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitu' o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprieta' e di servitu';
[7]5° Alle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degl'investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;
[8]6° Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilita' e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;
[9]7° Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;
[10]8° Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;
[11]9° Al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;
[12]10° Alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;
[13]11° Ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione.
[14]E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono proprii dell'amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla Giunta od al sindaco.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva