Art. 112

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I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la meta' del numero dei consiglieri assegnati al comune; pero' alla seconda convocazione, che avra' luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degl'intervenuti. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art112 · fonte su Normattiva