Art. 113
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[1]Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.
[2]Ciascun contribuente nel comune potra' aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto reale.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva