Art. 113

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[1]Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

[2]Ciascun contribuente nel comune potra' aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto reale.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art113 · fonte su Normattiva