Art. 114
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[1]Ciascun contribuente puo', a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.
[2]La Giunta prima di concedere l'autorizzazione sentira' il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordinera' al comune d'intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.
[3]Quando una frazione di comune avesse da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potra' nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva