Art. 117
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[1]Appartiene alla Giunta:
[2]1° Di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;
[3]2° Di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune;
[4]3° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;
[5]4° Di conchiudere le locazioni o conduzioni, i contratti resi obbligatorii per legge, e deliberati in massima dal Consiglio;
[6]5° Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, si' generali che speciali;
[7]6° Di formare il progetto dei bilanci;
[8]7° Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
[9]8° Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;
[10]9° Di partecipare alle operazioni della leva determinate dallo leggi;
[11]10° Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche o degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;
[12]11° Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;
[13]12° Di promuovere le azioni possessorie.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva