Art. 117

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Appartiene alla Giunta:

[2]1° Di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

[3]2° Di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune;

[4]3° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

[5]4° Di conchiudere le locazioni o conduzioni, i contratti resi obbligatorii per legge, e deliberati in massima dal Consiglio;

[6]5° Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, si' generali che speciali;

[7]6° Di formare il progetto dei bilanci;

[8]7° Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

[9]8° Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

[10]9° Di partecipare alle operazioni della leva determinate dallo leggi;

[11]10° Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche o degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

[12]11° Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

[13]12° Di promuovere le azioni possessorie.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art117 · fonte su Normattiva