Art. 118
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[1]La Giunta prende sotto la sua responsabilita' le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.
[2]Di queste deliberazioni sara' data immediata comunicazione al prefetto e ne sara' fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica. Ad esse e' applicabila la disposizione dell'art. 113.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva