Art. 12
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[1]Ogni comune ha un Consiglio, una Giunta ed un Sindaco.
[2]Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.
[3]Piu' comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; piu' comuni contermini possono con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.
[4]Il segretario comunale nominato la prima volta dura in ufficio due anni, le conferme successive devono essere date almeno per sei anni. Egli non puo' essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, e, dalla decisione di questa al Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva