Art. 120
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La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione, o responsabilita'.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva