Art. 123

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[1]Il sindaco, nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario, o che abbiano una popolazione superiore a 10 mila abitanti, e' eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto.

[2]Negli altri comuni la nomina e' fatta dal Re fra i consiglieri comunali.

[3]Il sindaco dura in ufficio tre anni, ed e' sempre rieleggibile purche' conservi la qualita' di consigliere.

[4]I comuni che, per virtu' del presente articolo, acquistino il diritto della nomina del sindaco, non lo perderanno quando cessassero di essere capoluoghi di provincia o di circondario.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 20 agosto 1896 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art123 · fonte su Normattiva