Art. 123
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[1]Il sindaco, nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario, o che abbiano una popolazione superiore a 10 mila abitanti, e' eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto.
[2]Negli altri comuni la nomina e' fatta dal Re fra i consiglieri comunali.
[3]Il sindaco dura in ufficio tre anni, ed e' sempre rieleggibile purche' conservi la qualita' di consigliere.
[4]I comuni che, per virtu' del presente articolo, acquistino il diritto della nomina del sindaco, non lo perderanno quando cessassero di essere capoluoghi di provincia o di circondario.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 20 agosto 1896 · versione 0 su Normattiva