Art. 126
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[1]Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo, o non li adempia regolarmente, puo' con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.
[2]Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario saranno addossate al comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il sindaco. Su di essa pronunziera' l'autorita' giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva