Art. 128
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[1]Il sindaco prima di entrare in funzioni presta dinanzi al prefetto giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.
[2]Il sindaco, che, ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione o della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva