Art. 13

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[1]Il Consiglio e' composto:

[2]Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

[3]Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

[4]Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

[5]Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti.

[6]Di 20 membri in quelli che superano i 3,000 abitanti;

[7]Di 45 membri negli altri;

[8]E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art13 · fonte su Normattiva