Art. 13
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[1]Il Consiglio e' composto:
[2]Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;
[3]Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;
[4]Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;
[5]Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti.
[6]Di 20 membri in quelli che superano i 3,000 abitanti;
[7]Di 45 membri negli altri;
[8]E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva