Art. 131
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[1]Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:
[2]1° Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;
[3]2° Convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;
[4]3° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
[5]4° Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;
[6]5° Stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;
[7]6° Provvede alla osservanza dei regolamenti;
[8]7° Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;
[9]8° Rilascia attestati di notorieta' pubblica, stati di famiglia, certificati di poverta'; compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla Giunta;
[10]9° Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune;
[11]10° Sovrintende a tutti gli uffizi e istituti comunali;
[12]11° Puo' sospendere tutti gl'impiegati e salariati del comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;
[13]12° Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva