Art. 132

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[1]Quale ufficiale del Governo e' incaricato sotto la direzione delle Autorita' superiori:

[2]1° Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

[3]2° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi; 3° Di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtu' delle leggi e dei regolamenti;

[4]4° D'invigilare a tutto cio' che possa interessare l'ordine pubblico;

[5]5° Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

[6]6° D'informare le Autorita' superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

[7]7° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

[8]I Consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art132 · fonte su Normattiva