Art. 132
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[1]Quale ufficiale del Governo e' incaricato sotto la direzione delle Autorita' superiori:
[2]1° Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;
[3]2° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi; 3° Di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtu' delle leggi e dei regolamenti;
[4]4° D'invigilare a tutto cio' che possa interessare l'ordine pubblico;
[5]5° Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;
[6]6° D'informare le Autorita' superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;
[7]7° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.
[8]I Consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva