Art. 133
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[1]Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al numero 5 dell'articolo 167, nonche' di igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.
[2]La nota di queste spese e' resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed e' rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva