Art. 135
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Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potra' delegare le sue funzioni di ufficiale del governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza dal capoluogo o per la difficolta' delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva