Art. 136
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I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competera' al sindaco la facolta' di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo a senso degli articoli 132, 133 e 135 della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del prefetto.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva