Art. 137
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Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 15 e 18, risiedera' un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso verra' scelto tra i consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercitera' le funzioni di ufficiale del Governo a termine degli articoli 132, 133 e 135. Fara' osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera fara' relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verra' trasmesso al prefetto per l'effetto degli articoli 162 sino a 164.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva