Art. 14

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[1]La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco:

[2]Di dieci assessori e quattro supplenti nei comuni, che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

[3]Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

[4]Di sei nei comuni che hanno piu' di 30,000 abitanti;

[5]Di quattro in quelli che ne hanno piu' di 3,000;

[6]Di due negli altri;

[7]In tutti questi casi il numero dei supplenti sara' di due.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art14 · fonte su Normattiva