Art. 140

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]In ogni comune si deve formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

[2]Devesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

[3]Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

[4]Gl'inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art140 · fonte su Normattiva