Art. 141

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[1]I beni comunali devono di regola esser dati in affitto.

[2]Nei casi pero' in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potra' ammettere la generalita' degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovra' formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art141 · fonte su Normattiva