Art. 143
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. E' pero' vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva