Art. 145
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[1]Sono obbligatorie le spese:
[2]1° Per l'ufficio e per l'archivio comunale;
[3]2° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;
[4]3° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
[5]4° Per le imposte dovute dal comune;
[6]5° Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvisto da istituzioni particolari;
[7]6° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;
[8]7° Pel pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;
[9]8° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformita' delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;
[10]9° Per la costruzione e il mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformita' delle leggi;
[11]10° Pel mantenimento e restauro degli edilizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, la dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente; 11° Pei cimiteri;
[12]12° Per l'istruzione elementare dei due sessi;
[13]13° Per l'illuminazione dove sia stabilita;
[14]14° Per i registri dello stato civile;
[15]15° Per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;
[16]16° Per le elezioni;
[17]17° Per le quote di concorso alle spese consorziali;
[18]18° Per la polizia locale. E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno.
[19]19° Per la sala d'arresto presso la giudicatura del mandamento e per la custodia dei detenuti.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 febbraio 1889 · versione 0 su Normattiva