Art. 147

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[1]Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformita' delle leggi:

[2]1° istituire dazi da riscuotersi per esercizio o per abbonamento sui commestibili e sulle bevande non colpite da dazi governativi, sui foraggi, sui combustibili, sui materiali da costruzioni ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, escluso pero' sempre ogni divieto od onere sul transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nello interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie di circonvallazione;

[3]2° imporre una sopratassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a pro' dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

[4]3° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella, e da soma, e sui cani non addetti alla custodia degli edifici rurali o del gregge;

[5]4° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera e mercato, purche' tutti questi diritti lieti vestano carattere coattivo;

[6]5° imporre una tassa per la occupazione di spazio ed aree pubbliche ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione;

[7]6° fare sovraimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art147 · fonte su Normattiva