Art. 15
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[1]Il Governo del Re potra' decretare l'unione di piu' comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.
[2]Le deliberazioni dei Consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facolta' di fare le loro opposizioni che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmettera' al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendone il suo parere.
[3]Sara' in facolta' dei comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passivita' che appartengono a ciascuno di essi. Sara' pure in loro facolta' di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 145, e nel primo paragrafo dell'art. ((271)).
Testo vigente dal 27 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva