Art. 154
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[1]I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.
[2]L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.
[3]Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva