Art. 154

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[1]I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

[2]L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

[3]Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art154 · fonte su Normattiva