Art. 157
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[1]Lo alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.
[2]Il prefetto pero' potra' permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva