Art. 158

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[1]Il prefetto e rispettivamente il sottoprefetto hanno facolta' di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.

[2]In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o piu' dei membri delegati dalla Giunta municipale.

[3]Roghera' gli atti il segretario di prefettura e sottoprefettura, il quale potra' soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art158 · fonte su Normattiva