Art. 158
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il prefetto e rispettivamente il sottoprefetto hanno facolta' di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.
[2]In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o piu' dei membri delegati dalla Giunta municipale.
[3]Roghera' gli atti il segretario di prefettura e sottoprefettura, il quale potra' soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva