Art. 159
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[1]I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:
[2]1° che vengano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;
[3]2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;
[4]3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria; e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione ci siano i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal Genio Civile, e accompagnati da regolare perizia;
[5]4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge, ovvero il pagamento di un debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;
[6]5° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonche' i mezzi pel pagamento degli interessi.
[7]Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni successivi con o senza interessi.
[8]Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni, e le spese facoltative quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.
[9]Il termine stabilito in questo articolo potra' essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva