Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]I comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1,500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro unione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.
[2]In questi casi i Consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gli interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potra' farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo quando cosi' richiedano le circostanze speciali.
[3]Ai comuni murati potra' essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva