Art. 161
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[1]Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte comunali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, sara' a cura dei sindaci trasmesso ai prefetti e rispettivamente ai sottoprefetti entro otto giorni dalla loro data.
[2]Il prefetto ed il sottoprefetto ne mandano immediatamente ricevuta all'Amministrazione comunale.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva