Art. 162
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[1]II prefetto od il sottoprefetto esamina se la deliberazione:
[2]1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;
[3]2° se con essa siansi violate disposizioni di legge.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva