Art. 163
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Se il prefetto o sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'art. 161, sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva