Art. 166

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[1]Sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

[2]1° L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitu' e la contrattazione dei prestiti;

[3]2° L'acquisto di azioni industriali e gl'impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

[4]3° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art166 · fonte su Normattiva