Art. 166
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[1]Sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa:
[2]1° L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitu' e la contrattazione dei prestiti;
[3]2° L'acquisto di azioni industriali e gl'impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;
[4]3° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva