Art. 167
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[1]Sono altresi' soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:
[2]1° Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;
[3]2° I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostituzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della provincia, a termini di legge;
[4]3° I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degl'interessati;
[5]4° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;
[6]5° I regolamenti di edilita' e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.
[7]Il prefetto trasmettera' al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla Giunta provinciale o che siano relativi alle materie di cui ai numeri 4 e 5. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, puo' annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva