Art. 168
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[1]Sono egualmente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano:
[2]1° L'introduzione dei pedaggi;
[3]2° Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.
[4]Il reclamo potra' essere presentato fino al giorno in cui la deliberazione comunale diventa esecutoria. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio comunale, specifica le spese delle quali ricusa l'approvazione.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva