Art. 169
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[1]Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il prefetto, quanto la Giunta provinciale amministrativa ne faranno conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.
[2]Potranno ancora ordinare a spese del comune le indagini che crederanno necessarie.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva