Art. 169

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il prefetto, quanto la Giunta provinciale amministrativa ne faranno conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

[2]Potranno ancora ordinare a spese del comune le indagini che crederanno necessarie.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art169 · fonte su Normattiva