Art. 17
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[1]Le borgate o frazioni di comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori ed ottenere in seguito al volo favorevole del Consiglio provinciale un decreto reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.
[2]Eguale facolta' e' concessa al capoluogo stesso d'un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali siano naturalmente separate da esse ed abbiano le condizioni per essere costituite in comune distinto.
[3]Per decreto reale puo' una borgata o frazione essere segregata da un comune ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentira' previamente il parere del Consiglio del comune, a cui la borgata o frazione appartiene.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva