Art. 170
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Consiglio comunale, di fare d'uffizio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva