Art. 173

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Nessun Consiglio comunale potra' intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, ne' aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla Giunta provinciale amministrativa nella cui giurisdizione e' posto il comune.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art173 · fonte su Normattiva