Art. 174
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[1]Il prefetto o sottoprefetto potra' verificare la regolaritta del servizio degli uffizi comunali.
[2]In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potra' inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva