Art. 177

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[1]Si' prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamera' i contravventori avanti di se' colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

[2]Quando non vi esista parte lesa il contravventore sara' ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

[3]L'oblazione sara' accettata dal sindaco per processo verbale, che avra' lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art177 · fonte su Normattiva