Art. 177
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[1]Si' prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamera' i contravventori avanti di se' colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco esclude ogni procedimento.
[2]Quando non vi esista parte lesa il contravventore sara' ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.
[3]L'oblazione sara' accettata dal sindaco per processo verbale, che avra' lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva