Art. 179
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Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva