Art. 18
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[1]Ferma stando l'unita' dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano piu' di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sara' dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sara' notificata al Consiglio comunale, che avra' diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.
[2]Il prefetto trasmettera' al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva