Art. 181
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[1]L'amministrazione d'ogni provincia e' composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale.
[2]Il prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva